Cass. pen. n. 14073 del 05 marzo 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Particolare tenuità del fatto - Valutazione del presupposto ostativo della abitualità del comportamento - Almeno altri due reati della stessa indole - Accertamento incidentale delle condotte pregresse - Necessità - Reati estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.


In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 11732 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 5 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE