Cass. pen. n. 14074 del 05 marzo 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Sentenza che accerta il concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell'evento - Ricorso per cassazione dell'imputato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui l'imputato lamenta la mancata verifica, da parte del giudice di merito, del concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento, posto che tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel giudizio civile instaurato a tal fine l'efficacia di giudicato della condanna penale investe, ex art. 651 cod. proc. pen., la sola condotta del condannato e non anche quella della persona offesa, pur se costituita parte civile).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.