Cass. pen. n. 42294 del 22 dicembre 2006

Testo massima n. 1


È da ritenere valida, ai fini di cui all'art. 162 c.p.p., la dichiarazione di domicilio contenuta nell'atto di nomina del difensore, da questi ritualmente autenticato e depositato agli atti del procedimento, offrendo tale modalità di presentazione garanzie ancora maggiori di quelle offerte dalla trasmissione a mezzo raccomandata, prevista come mezzo di comunicazione dal citato art. 162 c.p.p.

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