Cass. civ. n. 14079 del 22 maggio 2023
Testo massima n. 1
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITA' AL TERZO ACQUIRENTE Diritto al pagamento dei canoni non corrisposti – Subingresso dell’acquirente – Esclusione – Fondamento.
Il trasferimento del bene locato implica la continuazione del rapporto locatizio in capo all'acquirente, ma - salvo diverso accordo delle parti - non determina il subingresso di costui nel diritto al pagamento dei canoni non corrisposti e relativi al periodo anteriore alla cessione, restando detto credito in capo al precedente proprietario, in ragione dell'efficacia non retroattiva della successione a titolo particolare nel contratto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1602
Cod. Proc. Civ. art. 111