Cass. civ. n. 14079 del 22 maggio 2023

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITA' AL TERZO ACQUIRENTE Diritto al pagamento dei canoni non corrisposti – Subingresso dell’acquirente – Esclusione – Fondamento.


Il trasferimento del bene locato implica la continuazione del rapporto locatizio in capo all'acquirente, ma - salvo diverso accordo delle parti - non determina il subingresso di costui nel diritto al pagamento dei canoni non corrisposti e relativi al periodo anteriore alla cessione, restando detto credito in capo al precedente proprietario, in ragione dell'efficacia non retroattiva della successione a titolo particolare nel contratto.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 17986 del 2014

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1599
Cod. Civ. art. 1602
Cod. Proc. Civ. art. 111

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