Cass. civ. n. 903 del 24 marzo 1972
Testo massima n. 1
Fra gli atti che il minore emancipato è capace di compiere con l'assistenza del curatore, l'art. 394, secondo comma, c.c. enuncia esplicitamente lo «stare in giudizio sia come attore che come convenuto». Anche da un punto di vista strettamente processuale, quindi, l'emancipato ha la capacità di stare in giudizio ed al curatore spetta soltanto l'assistenza, con la conseguenza che è solo al minore, soggetto del rapporto processuale, che spetta il diritto di proporre impugnazione e non al curatore che, non essendo il rappresentante, potrebbe agire in giudizio soltanto facendo valere nel processo in proprio nome un diritto altrui, cioè quale sostituto processuale: il che è escluso, in quanto la sostituzione processuale non è ammessa se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Testo massima n. 2
Il curatore del minore emancipato, così come il curatore dell'inabilitato, non ha la rappresentanza del soggetto parzialmente incapace (a differenza di quanto accade per il tutore, che rappresenta il minore non emancipato o l'interdetto). Il minore emancipato ha la capacità di agire, sia pure limitata, in quanto è necessaria l'assistenza del curatore per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Pertanto, il soggetto che deve manifestare la propria volontà è lo stesso minore, che deve ottenere il consenso del curatore, il quale non può agire egli stesso sostituendosi all'emancipato, poiché non ne ha la rappresentanza legale.
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