Cass. pen. n. 1199 del 29 gennaio 1999

Testo massima n. 1


La elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 162 c.p.p. Per conseguenza non può riconoscersi validità ed efficacia alla elezione di domicilio fatta presso il difensore e da questi depositata in cancelleria, anziché dichiarata a verbale dall'imputato o da questi trasmessa all'autorità procedente mediante telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE