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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13682 del 28 dicembre 1998

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13682 del 28 dicembre 1998

Testo massima n. 1

Atteso il disposto di cui all’art. 162 c.p.p., secondo cui la dichiarazione e l’elezione di domicilio, come pure ogni loro successivo mutamento, debbono essere comunicati dall’imputato all’autorità procedente «con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore», deve ritenersi che, nella prima di dette ipotesi, sia onere della parte far risultare l’attestazione del deposito in cancelleria e sia quindi da considerare inefficace il mutamento effettuato con atto privo di detta attestazione. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata esclusa la validità di una nuova elezione di domicilio effettuata nell’atto di nomina del difensore, del quale non risultava attestato l’avvenuto deposito in cancelleria ].

Testo massima n. 2

L’inosservanza delle formalità dettate dall’art. 468, comma 4 bis, c.p.p. per l’acquisizione a richiesta di parte dei verbali di prove di altro procedimento penale è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale, non operando l’inammissibilità prevista dal primo comma del medesimo articolo per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito delle liste testimoniali e non potendosi, d’altra parte, in difetto di espressa previsione, far ricorso all’istituto della nullità, come pure a quello dell’inutilizzabilità, il quale ultimo richiederebbe la violazione di uno specifico divieto di acquisizione, nella specie insussistente. [ In applicazione di tali principi la S.C. ha ritenuto che legittimamente il giudice di merito avesse utilizzato, ai fini della decisione, verbali di dichiarazioni rese da coimputati in altro procedimento dei quali il pubblico ministero, pur avendo depositato in ritardo la lista testimoniale, aveva chiesto l’esame diretto riservandosi la produzione di detti verbali, già contenuti nel suo fascicolo, ove l’esame non fosse poi stato effettuato – come era in effetti avvenuto – per essersi parte dei dichiaranti rifiutati di sottoporvisi, mentre altri non erano comparsi ].

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