Cass. civ. n. 14086 del 22 maggio 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE Azione revocatoria fallimentare – Trascrizione della domanda - Bene oggetto di ipoteca anteriormente trascritta – Esecuzione forzata del creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito – Opponibilità al fallimento – Sussistenza – Fondamento.
Nel caso in cui l'azione revocatoria fallimentare abbia ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l'esecuzione forzata che sia stata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito è opponibile alla procedura concorsuale, essendosi determinato, per effetto della trascrizione della garanzia, un effetto di "cristallizzazione giuridica" che mantiene ancorato il bene alla condizione giuridica in cui si trovava al momento dell'iscrizione medesima, rendendola insensibile agli atti successivamente iscritti o trascritti e conseguentemente consentendo di far salvo l'acquisto da parte dell'aggiudicatario.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2808