Cass. civ. n. 14106 del 23 maggio 2023
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO Omessa indicazione della parte - Conseguenze - Nullità della decisione - Limiti - Fattispecie.
L'omessa indicazione del nome di una delle parti, nell'intestazione della sentenza, ne comporta la nullità qualora sussista una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nell'intestazione e nel dispositivo, aveva omesso la denominazione di una delle parti appellanti, senza che i motivi di detta omissione potessero essere ricostruiti attraverso la lettura dell'intero provvedimento, inidoneo a divenire, a causa di detta incertezza, "legge del caso concreto", secondo quella che è l'essenziale funzione della decisione giurisdizionale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 156