Cass. civ. n. 14130 del 21 maggio 2024

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE Indicazione di pagamento - Quietanza - Effetti - Liberazione del soggetto indicato dalla prova di avere restituito al creditore l'importo riscosso - Esclusione - Fattispecie.


Se il debitore adempie l'obbligazione nelle mani della persona indicata dal creditore, la quietanza rilasciata da quest'ultimo costituisce prova dell'adempimento e della liberazione del debitore, ma non della restituzione al creditore di quanto ricevuto dall'accipiens. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, sulla base della quietanza rilasciata a una banca dal creditore, aveva rigettato la domanda da quest'ultimo proposta nei confronti della moglie, volta alla relativa restituzione della somma che la aveva incaricata di riscuotere).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21400 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1188
Cod. Civ. art. 1199

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