Cass. civ. n. 1414 del 18 gennaio 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Credito derivante da conto corrente assistito da fido bancario - Anteriorità rispetto ad atti dispositivi del correntista - Data di insorgenza del credito litigioso - Individuazione.
In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene esigibile.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1842
Cod. Civ. art. 1843
Cod. Civ. art. 2740