Cass. civ. n. 1414 del 18 gennaio 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Credito derivante da conto corrente assistito da fido bancario - Anteriorità rispetto ad atti dispositivi del correntista - Data di insorgenza del credito litigioso - Individuazione.


In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene esigibile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1593 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2901
Cod. Civ. art. 1842
Cod. Civ. art. 1843
Cod. Civ. art. 2740

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