Cass. civ. n. 14164 del 27 maggio 2025

Testo massima n. 1


SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE


Destinazione di credito sociale litigioso ancora "sub iudice" - Facoltà - Forma - Delibera assembleare anteriore alla cancellazione dal registro delle imprese - Sufficienza - Necessità del consenso dei successori nel patrimonio sociale dopo l'estinzione - Esclusione.


La volontà della società di dare una determinata destinazione ad un credito litigioso ancora sub iudice si forma, prima dell'estinzione per cancellazione dal registro delle imprese, mediante una delibera assembleare adottata con il quorum ordinario e non richiede una manifestazione di volontà di tutti i soci che, a seguito dell'estinzione, diverranno successori del patrimonio residuo, del quale non fanno parte le aspettative validamente dismesse e trasferite.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2490
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2479

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Precedenti: Cass. civ. n. 30075/2020

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