Cass. civ. n. 14172 del 21 maggio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA' DI DIFENSORI Pluralità di difensori della medesima parte - Facoltà di ciascuno di ripetere lo stesso atto tipico - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


La presenza in giudizio di più difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati. (Nella specie, la S.C. ha considerato validamente espressa la rinuncia agli atti formulata da uno solo dei difensori della parte ricorrente).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 21472 del 2012

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 306

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE