Cass. civ. n. 14178 del 23 maggio 2023
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE Eccezione di incapacità a testimoniare - Mancata tempestiva deduzione - Conseguenze.
Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.