Cass. civ. n. 14178 del 23 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE


Eccezione di incapacità a testimoniare - Mancata tempestiva deduzione - Conseguenze.


Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 5643/2012

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