Cass. civ. n. 14189 del 28 maggio 2025
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione - Controdeduzione di introduzione di autonomo giudizio - Preclusione - Prima udienza di trattazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La deduzione con cui, a fronte di un'eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio oltre il termine di cui all'art. 392 c.p.c., si invoca l'avvenuto esercizio della facoltà di avviare un nuovo processo ex art 393 c.p.c., non costituisce l'oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma un semplice argomento di difesa, sicché non è tardiva la sua proposizione nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis applicabile. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto tempestiva la deduzione inerente all'esercizio della facoltà di proporre un autonomo giudizio ex art. 393 c.p.c. dinanzi al tribunale civile, anziché riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 393
Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 13
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622