Cass. civ. n. 142 del 04 gennaio 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. - Ammonimento - Ricorribilità in Cassazione - Sussistenza - Fondamento.


Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori - adottato ai sensi dell'art. 709 ter, comma 2, n. 1 c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo - non ha una portata puramente esortativa, ma immediatamente afflittiva, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di intrattenere rapporti con i figli e di collaborare all'assistenza, educazione e istruzione degli stessi; presenta inoltre caratteri di definitività che ne giustificano l'impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 22100 del 2022

Normativa correlata

Costituzione art. 111 com. 7
Cod. Proc. Civ. art. 709 ter com. 2 lett. 1
Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

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