Cass. pen. n. 14222 del 24 febbraio 2023
Testo massima n. 1
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - Libertà vigilata - Condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno - Reato posto in continuazione con altro già giudicato in via definitiva - Riferimento alla pena complessiva - Esclusione.
In tema di misure di sicurezza, il giudice, nel disporre la libertà vigilata, ove la condanna riguardi un reato ritenuto in continuazione con altro precedentemente giudicato, deve avere riguardo al solo aumento di pena determinato a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e non già alla pena complessiva rideterminata.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.