Cass. civ. n. 14234 del 23 maggio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Titolo giudiziale - Interpretazione extratestuale - Condizioni e limiti - Fattispecie.


Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, pronunciandosi in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il titolo esecutivo – rappresentato da un lodo arbitrale che faceva riferimento, per il calcolo degli interessi, esclusivamente al criterio di cui all'art. 9 della l. n. 143 del 1949 – potesse essere integrato con il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo stata posta la relativa questione dinanzi al giudice della cognizione).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 1942 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 824 bis
Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5
Decreto Legisl. 09/11/2012 num. 192 art. 1

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