Cass. civ. n. 14253 del 28 maggio 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Conto corrente di uno Stato estero - Impignorabilità - Regime anteriore alla l. n. 212 del 2014 - Mera intestazione dei conti - Esclusione - Prova della concreta destinazione delle somme all'esercizio delle funzioni sovrane - Necessità.


In tema di esecuzione forzata, per configurare l'impignorabilità del conto corrente di uno Stato estero (nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 19-bis del d. l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014) non è sufficiente la sola intestazione del rapporto bancario, ma è invece necessario che, con atto anteriore alla notifica del pignoramento, risulti espressamente effettuata la destinazione degli importi all'esercizio delle finalità pubbliche istituzionali dello Stato e che le movimentazioni del conto siano state coerenti con tale destinazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2041 del 2010

Normativa correlata

Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 19 bis
Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

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