Cass. civ. n. 14253 del 28 maggio 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Conto corrente di uno Stato estero - Impignorabilità - Regime anteriore alla l. n. 212 del 2014 - Mera intestazione dei conti - Esclusione - Prova della concreta destinazione delle somme all'esercizio delle funzioni sovrane - Necessità.


In tema di esecuzione forzata, per configurare l'impignorabilità del conto corrente di uno Stato estero (nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 19-bis del d. l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014) non è sufficiente la sola intestazione del rapporto bancario, ma è invece necessario che, con atto anteriore alla notifica del pignoramento, risulti espressamente effettuata la destinazione degli importi all'esercizio delle finalità pubbliche istituzionali dello Stato e che le movimentazioni del conto siano state coerenti con tale destinazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2041 del 2010

Normativa correlata

Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 19 bis
Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE