Cass. civ. n. 14272 del 28 maggio 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Ricorso proposto congiuntamente avverso la sentenza di primo grado e l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Trattazione separata delle censure - Necessità - Fondamento.
Il ricorso per cassazione, con il quale sono impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica ai provvedimenti impugnati.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 348 bis
Cod. Proc. Civ. art. 348 ter
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.