Cass. civ. n. 14273 del 28 maggio 2025

Testo massima n. 1


BORSA - IN GENERE Sanzioni Consob - Insider trading secondario - Prova indiziaria - Fase analitica e fase sintetica - Diacronicità o sincronicità degli indizi - Irrilevanza.


Nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7647 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis com. 4 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE