Cass. civ. n. 14273 del 28 maggio 2025
Testo massima n. 1
BORSA - IN GENERE Sanzioni Consob - Insider trading secondario - Prova indiziaria - Fase analitica e fase sintetica - Diacronicità o sincronicità degli indizi - Irrilevanza.
Nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.