Cass. pen. n. 14276 del 02 dicembre 2022

Testo massima n. 1


STUPEFACENTI - IN GENERE - Cessione di sostanze stupefacenti - Consumazione del reato - Consegna materiale della sostanza - Necessità - Esclusione - Accordo tra le parti - Sufficienza.


Ai fini della consumazione del reato di cessione di sostanze stupefacenti, è sufficiente l'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita, non essendo necessaria la materiale consegna all'acquirente della sostanza. (In motivazione la Corte ha precisato che non rileva che il venditore non abbia l'effettiva disponibilità del quantitativo di stupefacente pattuito, ove sia in grado di procurarselo e consegnarlo entro breve termine).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 3854 del 2003

Normativa correlata

Decreto Legisl. 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 49

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