Cass. civ. n. 14281 del 24 maggio 2023

Testo massima n. 1


SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento dinanzi al giudice di pace - Opposizione a ordinanza-ingiunzione - Costituzione della P.A. - Tramite invio a mezzo pec della documentazione necessaria - Ammissibilità.


Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12932 del 2011

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 8 CORTE COST.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

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