Cass. civ. n. 14281 del 24 maggio 2023

Testo massima n. 1


SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE


Procedimento dinanzi al giudice di pace - Opposizione a ordinanza-ingiunzione - Costituzione della P.A. - Tramite invio a mezzo pec della documentazione necessaria - Ammissibilità.


Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 8 CORTE COST.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 12932/2011

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