Cass. civ. n. 14288 del 29 maggio 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE


Azione proposta dall'erede - Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all'eredità - Certificato stato di famiglia del “de cuius” - Sufficienza - Certificazione e proposizione dell'azione - Accettazione tacita dell'eredità - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità.


Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 457
Cod. Civ. art. 459
Cod. Civ. art. 460
Cod. Civ. art. 470
Cod. Civ. art. 475
Cod. Civ. art. 476
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
DPR 30/05/1989 num. 223

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