Cass. civ. n. 14316 del 22 maggio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Lavoratore disabile - Licenziamento - Connessione delle assenze con uno stato di disabilità - Onere preventivo del datore di lavoro di acquisire informazioni al riguardo - Sussistenza - Fondamento.


In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore - o la possibilità di conoscerlo secondo l'ordinaria diligenza - da parte del datore di lavoro fa sorgere l'onere datoriale - a cui non può corrispondere un comportamento ostruzionistico del lavoratore - di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l'eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli imposti dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003, la cui adozione presuppone l'interlocuzione ed il confronto tra le parti, che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento de quo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6497 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 2 com. 1
Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3
Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 2 CORTE COST.
Legge 03/03/2009 num. 18 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE