Cass. pen. n. 8656 del 24 settembre 1996
Testo massima n. 1
Il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all'art. 497, comma secondo, c.p.p., configura una nullità relativa che, come prescrive l'art. 182, comma secondo, c.p.p., deve essere eccepita, dalla parte che vi assiste, prima che l'esame abbia inizio.
Testo massima n. 2
Il reato di favoreggiamento personale è reato di pericolo, per cui, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sia stata posta in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, mentre non è necessario che la detta azione abbia realmente raggiunto l'effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche. Detto reato, a prescindere dal mancato raggiungimento degli effetti voluti, può essere perpetrato nella forma del tentativo, allorché, per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, l'atto compiuto, pur mirando a portare aiuto, non l'abbia realizzato.
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