Cass. civ. n. 14338 del 24 maggio 2023
Testo massima n. 1
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione delibera approvazione bilancio - Mancata impugnazione dei bilanci successivi - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento.
Le impugnazioni previste dagli art. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci "medio tempore" chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 2434-bis, comma 3, c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità non solo nella predisposizione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, con la conseguenza che la mancata impugnazione di quest'ultimo e dei bilanci intermedi non priva dell'interesse ad agire il socio impugnante.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2379
Cod. Civ. art. 2434 bis
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.