Cass. civ. n. 14348 del 29 maggio 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Riferibilità al primo momento processualmente utile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


L'istituto della rimessione in termini per l'introduzione di mezzi istruttori presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo - avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza e richiede l'immediata reazione di questa - entro un "termine ragionevolmente contenuto" - dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto immune da vizi la decisione della Corte territoriale che aveva considerato tardiva la richiesta di acquisizione della documentazione formatasi in sede penale, poiché avvenuta a distanza di più di sei mesi dall'effettiva conoscenza degli elaborati peritali del pubblico ministero nei procedimenti penali parallelamente pendenti).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4034 del 2025

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 347

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