Cass. civ. n. 14359 del 22 maggio 2024
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Provvedimento del giudice in composizione collegiale - Sottoscrizione insufficiente e non mancante - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Conseguenze - Conversione in motivo di impugnazione - Sussistenza - Rinnovazione da parte del medesimo organo giudicante - Inammissibilità - Fondamento.
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 162