Cass. pen. n. 1436 del 12 dicembre 2023

Testo massima n. 1


PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno - Obbligo del giudice di verificare le condizioni economiche dell'imputato - Sussistenza - Fattispecie.


Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, omettendo di valutare la condizione reddituale sulla cui base l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 38227 del 2018

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 168 CORTE COST. PENDENTE
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST.

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