Cass. civ. n. 14372 del 24 maggio 2023
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Contumacia del convenuto - Effetti - Non contestazione dei fatti allegati dall'attore - Esclusione - Conseguenze - Contestazione in appello - Ammissibilità.
Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 347