Cass. pen. n. 12355 del 13 dicembre 1995
Testo massima n. 1
L'inosservanza del termine per comparire integra una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p., concernendo l'intervento dell'imputato. Tale nullità, non rientrando tra quelle insanabili di cui all'art. 179, comma 1, c.p.p., in quanto non derivante dall'omessa citazione dell'imputato, deve essere rilevata tempestivamente nei termini fissati e si sana con la rinuncia a comparire della parte interessata, secondo il disposto dell'art. 184 c.p.p.