Cass. civ. n. 1439 del 18 gennaio 2023
Testo massima n. 1
NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Atti soggetti a trascrizione - Art. 2671 c.c. – Predeterminazione – Esclusione – Osservanza – Accertamento – Criteri - Potere discrezionale del giudice di merito – Reiterato e ritardo della trascrizione - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di responsabilità del notaio, l'art. 2671 c.c., richiedendo che la trascrizione dell'atto sia effettuata dal pubblico ufficiale "nel più breve tempo possibile", non effettua una rigida predeterminazione del termine, che spetta al giudice del merito stabilire di volta in volta, avuto riguardo alla particolare sollecitudine con la quale la prestazione contrattuale richiesta al professionista deve essere espletata; ne deriva che in caso di reiterati ritardi nel compiere la trascrizione degli atti ricevuti o autenticati sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, senza che assuma alcun rilievo l'eventuale danno subito dalle parti stipulanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto sussistere la responsabilità del notaio che aveva ripetutamente registro atti dallo stesso rogati oltre il termine di venti giorni).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.