Cass. pen. n. 443 del 22 marzo 1993
Testo massima n. 1
La parte che si presenti all'udienza camerale fissata dinanzi al tribunale della libertà per la discussione dell'istanza di riesame solo per far rilevare l'irregolarità della citazione ha diritto a un termine, ma tale da essere compatibile con la celerità della particolare procedura, e in ogni caso da non determinare la caducazione della misura cautelare per un eventuale scavalcamento del termine perentorio di dieci giorni previsto per il deposito della decisione.
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