Cass. pen. n. 14403 del 30 gennaio 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Articolazioni costituite in territorio diverso da quello di origine della mafia storica - Forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice - Necessità - Esclusione - Ragioni.


In caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite cioè al di fuori dei territori di origine delle "mafie storiche", la configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d'intimidazione posseduta e la tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della "casa madre", con la quale mantengono uno stretto legame.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 28722 del 2018

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

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