Cass. civ. n. 14422 del 29 maggio 2025
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Ausiliari del giudice - Compenso - Liquidazione in sentenza - Mezzo di impugnazione - Ordinario rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.
Il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ancorché erroneamente pronunciato all'interno della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, è autonomo rispetto al provvedimento conclusivo del giudizio e pertanto soggetto al peculiare regime di impugnazione di cui all'art. 170 del d.P.R. innanzi citato, esclusa l'esperibilità dei rimedi di cui all'art. 323 c.p.c..
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 323