Cass. civ. n. 14424 del 29 maggio 2025

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Delibera di approvazione del rendiconto contenente il compenso dell'amministratore, non analiticamente indicato nell'atto di nomina - Nullità ex art. 1129, comma 14 c.c. - Rilevabilità in appello anche d'ufficio - Fondamento.


La deliberazione dell'assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale, includendovi l'importo dovuto all'amministratore a titolo di compenso per l'attività svolta, ove tale importo non sia stato analiticamente indicato all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, é affetta da nullità, rilevabile in appello anche d'ufficio, per contrarietà all'art. 1129, comma 14 c.c., non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12927 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1129 com. 14

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