Cass. pen. n. 1443 del 28 novembre 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Ordinanza applicativa di misura cautelare disposta da giudice incompetente - Successiva emissione di altra misura da parte di giudice competente - Interesse dell'imputato ad impugnare il primo provvedimento - Condizioni - Fattispecie.


L'interesse dell'indagato a impugnare l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale disposta da giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen., e sostituita da altra tempestivamente emessa dal giudice competente, dev'essere ravvisato nella possibilità di presentare istanza per la riparazione dell'ingiusta detenzione e deve essere oggetto di specifica e motivata deduzione in sede di riesame, formulata personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto l'interesse ad impugnare la decisione del tribunale, "anche ai fini del futuro riconoscimento dell'ingiusta detenzione subita", era stato manifestato per la prima volta con il ricorso e da un difensore privo di procura speciale).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 19718 del 2008

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

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