14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11616 del 26 marzo 2012
Posted at 15:53h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’assunzione dell’esame di persone che abbiano già reso dichiarazioni nei casi previsti dall’art. 190 bis cod. proc. pen., non deve essere disposto solo perchè la parte interessata lo abbia richiesto, gravando su quest’ultima l’onere di prospettare le ragioni che rendano necessaria la reiterazione della prova e spettando comunque al giudice di apprezzarne il merito anche alla luce di elementi di fatto eventualmente sopravvenuti.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]