Cass. civ. n. 1445 del 21 gennaio 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) - Liquidazione anticipata, in unica soluzione, ex art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 - Obbligo di restituzione - Simulazione di contratto di lavoro subordinato - Prova della simulazione - Poteri delle parti.


In tema di NASpI, la liquidazione anticipata in unica soluzione, ex art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, del trattamento spettante al lavoratore assicurato, comporta l'obbligo di sua restituzione, per intero, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui tale trattamento è stato riconosciuto, senza possibilità per il beneficiario di sottrarsi alla restituzione provando la simulazione del nuovo rapporto lavorativo nei confronti dell'INPS, il quale invece può sempre dar prova dell'effettiva sua instaurazione e sussistenza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11659 del 2024

Normativa correlata

Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 8 com. 4 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

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