Cass. civ. n. 14461 del 23 maggio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Domanda di misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) - Ammissibilità - Limiti - Preclusioni assertive - Fondamento.


L'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7927 del 2024

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 614 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE