Cass. pen. n. 108 del 4 gennaio 2008

Testo massima n. 1


In tema di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, il divieto di utilizzazione di informazioni confidenziali è espressamente limitato alla valutazione dei gravi indizi di reato e non opera qualora la fonte anonima si limiti a riferire agli inquirenti il numero dell'utenza utilizzata dall'indagato già autonomamente attinto da gravi indizi di reità per il reato oggetto del procedimento.

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