Cass. pen. n. 27891 del 21 giugno 2004

Testo massima n. 1


In tema di autorizzazioni all'effettuazione di intercettazioni telefoniche la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 63 del 2001 (relativa alla inutilizzabilità degli elementi da cui desumere i gravi indizi di reato allorché essi provengano da informatori non interrogati o assunti a sommarie informazioni) non opera — per il principio tempus regit actum — per le intercettazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della normativa citata: essa ha invero effetto dal momento dell'assunzione della prova e non dal momento della sua valutazione.

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