14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 705 del 22 marzo 1999
Testo massima n. 1
È illegittima l’utilizzazione [ nella specie ai fini dell’emissione di provvedimento coercitivo ] di dichiarazioni rese da confidente rifiutatosi di essere sentito ai sensi dell’art. 362 c.p.p., che siano state acquisite sub specie di intercettazione ambientale ritualmente richiesta dal P.M. e autorizzata dal giudice per le indagini preliminari, a nulla rilevando che il dichiarante sia identificato al termine dell’audizione e che le sue generalità vengano registrate, quantunque tenute segrete; e ciò in quanto, risultando tali dichiarazioni sostanzialmente anonime, è preclusa la possibilità di qualificarle come sommarie informazioni assunte da persona informata dei fatti, per le quali la disciplina applicabile è quella prevista per l’acquisizione della testimonianza. [ Nella specie l’intercettazione ambientale era stata eseguita nella segreteria dell’ufficio del P.M. ]
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