Cass. civ. n. 14527 del 25 maggio 2023
Testo massima n. 1
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - PROGETTISTA Erroneità del progetto - Violazione delle distanze legali - Responsabilità del progettista - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale – cui si era uniformato – con quella sovraordinata nazionale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 2222
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2236
Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9
Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.