Cass. civ. n. 14527 del 25 maggio 2023

Testo massima n. 1


APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - PROGETTISTA


Erroneità del progetto - Violazione delle distanze legali - Responsabilità del progettista - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.


Il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale – cui si era uniformato – con quella sovraordinata nazionale).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 2222
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2236
Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9
Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Conformi: Cass. civ. n. 1513/2003

Ricerca altre sentenze