Cass. pen. n. 15804 del 19 aprile 2007

Testo massima n. 1


L'ufficio di testimone ex articolo 197 bis c.p.p. può essere assunto da persone indagate in procedimento connesso o collegato, anche se sia stata disposta nei loro confronti l'archiviazione, per i fatti riguardanti la responsabilità di altri, sempre che la persona non si sia avvalsa della facoltà di non rispondere. (Mass. redaz.).

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