Cass. pen. n. 1856 del 2 maggio 1995
Testo massima n. 1
La perizia, acquisita in un processo ancora in corso, non può essere considerata «prova» ma solamente «mezzo di prova» soggetto a valutazione per divenire tale: conseguentemente essa non può, allo stato, essere utilizzata, in conformità al dettato della lett. c) dell'art. 630 c.p.p. quale «prova nuova» atta all'instaurazione del giudizio di revisione.